nota bene:
le leggi pubblicate in questo sito web sono solo ed esclusivamente a titolo
informativo.

 

Elezione del Consiglio regionale art. 122 Cost.; L. 17-2-1968, n.
108; L. 23-2-1995, n. 43

 

È eletto a suffragio universale con voto (libero e segreto) attribuito a Liste di candidati concorrenti sulla base di circoscrizioni elettorali provinciali, con utilizzazione dei voti residui mediante un collegio unico regionale.
Con la L. 43/95 a tale sistema elettorale sono stati apportati diversi correttivi maggioritari. In particolare tale legge dispone che: il sistema proporzionale sopravvive per l’elezione dei 4/5 dei consiglieri (80% dei seggi) sulla base di liste provinciali concorrenti; il sistema maggioritario è stato introdotto per l ’elezione di 1/5 dei consiglieri (20% dei seggi) che però saranno assegnati sulla base
di liste regionali, e non provinciali. Il 22 novembre 1999 è stata emanata la legge di revisione costituzionale n.1 recante disposizioni in materia di elezione diretta
del Presidente della Giunta Regionale ( oltre che di autonomia statutaria delle Regioni). In attesa che entrino in vigore i nuovi statuti regionali e le nuove Leggi elettorali in ossequio alle previsioni del novellato art. 122 Cost., contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli Regionaliè prevista l’elezione del Presidente della Giunta regionale la quale si espleterà seguendo le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali.
È proclamato eletto Presidente della Giunta Regionale chi fra i Candidati capilista al Consiglio Regionale ha conseguito il maggior numero di voti validi.
Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale.
Sarà invece eletto alla carica di Consigliere il candidato alla Carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

 

 

 

Elezione del Consiglio provinciale
art. 9 L. 25-3-1993, n. 81; L. 30-4-1999, n. 120

 

La L. 81/93 ha provveduto a modificare la L. 8 marzo 1951, n. 122, mantenendo il sistema proporzionale ma introducendo un premio di maggioranza in base al quale alla coalizione di liste o alla lista che ha appoggiato il candidato alla carica di Presidente risultato eletto, viene attribuito il 60% dei seggi del Consiglio, e il restante 40% viene attribuito alle altre liste.
Secondo il comma 2 bis dell’art. 9 della L. 81/93, introdotto dalla L. 120/99, non sono ammessi all’assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non a ppartengono a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia. La legge dispone inoltre che qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Provincia non abbiano conseguito almeno il 60% dei seggi assegnati
al Consiglio Provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60% dei seggi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50.In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto Presidente, per
determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, 5 … sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare.
Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun Gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Presidente della Provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio.
In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di Presidente della Provincia non eletto, il seggio spettante a questo ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
Compiute le operazioni sopra indicate sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali.

 

 

 

Elezione del Presidente della Provincia
art. 8 L. 25-3-1993, n. 81; L. 30-4-1999, n. 120

 

Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del Consiglio Provinciale; la circoscrizione per l’elezione del Presidente della Provincia coincide con il territorio provinciale.
Per l’elezione del Presidente vigono le stesse modalità di elezione sancite per il Sindaco nei Comuni con oltre 15.000 abitanti. La L. 120/99, sostituendo il comma 5 dell’art. 8 della L. 81/93, introduce anche per le elezioni provinciali la possibilità del voto disgiunto. Ciò comporta che l’elettore ha una doppia opportunità:
può votare sia per un candidato alla carica di Presidente della Provincia (tracciando un segno sul relativo rettangolo), sia per uno dei candidati al Consiglio provinciale ad esso collegato (tracciando un segno sul relativo contrassegno);
può votare unicamente per un candidato alla carica di Presidente della Provincia (tracciando un segno sul relativo rettangolo). Ogni candidato alla carica di Presidente deve operare una dichiarazione di collegamento con uno dei gruppi di candidati per
l’elezione del Consiglio provinciale. Analoga dichiarazione deve essere resa dai delegati dei gruppi interessati.
Al primo turno viene eletto il candidato Presidente che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso contrario si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo e il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i
gruppi di candidati al Consiglio Provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.
La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il Consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale,è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

 

 

 

Elezione del Presidente della Regione
artt. 121, 126 Cost.; L. 23-2-1995, n. 43

 

L’art. 122 Cost., come modificato dalla L. cost. 1/99, prevede al comma 5, che il Presidente della Regione venga eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo statuto Regionale disponga diversamente.
Pertanto, fino all’entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali, l’elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli Regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali.
È proclamato eletto Presidente della Regione il capolista al Consiglio Regionale che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (elezione diretta a un turno).
Una volta eletto il Presidente nomina i componenti della Giunta, e può successivamente revocarli. Qualora il Consiglio Regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta regionale, entro tre mesi si procede all’indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente Della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.
Inoltre, la dizione novellata dell’art. 126 Cost. prevede che con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare bicamerale per le questioni regionali, venga disposta la rimozione del Presidente della Giunta nei seguenti casi:
compimento di atti contrari alla Costituzione o di gravi violazioni di legge; presenza di ragioni di sicurezza nazionale. Alla rimozione del Presidente della Giunta conseguono le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

 

Elezione del Consiglio comunale
artt. 5 e 7 L. 25-3-1993, n. 81; L. 30-4-1999, n. 120

 

In questa ipotesi occorre distinguere tra:
Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
L’elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema Maggioritario contestualmente all’elezione del Sindaco. A ciascuna delle liste di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti ottenuti dal candidato
alla carica di Sindaco ad essa collegato. Alla lista collegata al Sindaco vincente saranno attribuiti i due terzi dei seggi, il terzo restante viene ripartito fra le altre liste con sistema proporzionale e i seggi sono assegnati ai candidati eletti secondo
l’ordine stabilito con i voti di preferenza; Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In tale ambito territoriale l’elezione dei consiglieri comunali si effettua con il
sistema proporzionale “corretto” con il premio d i maggioranza contestualmente all’elezione del Sindaco. Può innanzitutto accadere che la lista o le liste collegate al
candidato Sindaco raggiungano il 60% dei voti. Diversamente, alla lista o alle liste collegate al candidato alla carica di Sindaco eletto al primo turno, che abbiano almeno
raggiunto il 51% dei voti, va di diritto un “premio” che garantirà al partito o ai partiti il 60% dei seggi; per la lista o le liste collegate al candidato alla carica di Sindaco eletto al secondo turno, va il 60% dei seggi a condizione che nessuna lista abbia superato, nel primo turno, il 50% dei voti validi. In caso contrario resta confermato il riparto con metodo proporzionale.
Se viene applicato il premio di maggioranza il rimanente 40% dei voti è distribuito col sistema proporzionale tra le liste che hanno“perso” nella corsa per la nomina del Sindaco.

 

 

 

Elezione del Sindaco
artt. 5 e 6 L. 25-3-1993, n. 81; L. 30-4-1999, n. 120

 

Anche in questo caso occorre distinguere tra: Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. In tale ambito territoriale, il Sindaco viene eletto a suffragio universale diretto contestualmente all’elezione del Consiglio che avviene con sistema maggioritario a un turno. Ogni candidato alla carica di Sindaco è collegato ad una lista di candidati alla carica di consigliere.È eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di
ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi, da effettuarsi la seconda domenica successiva; Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In tale ambito territoriale, il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto contestualmente alla elezione del Consiglio ( che avviene con
sistema proporzionale corretto con premio di maggioranza ).
Ogni candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del Consiglio comunale.È proclamato Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza
assoluta dei voti validi. Se nessuno dei candidati ottiene tale maggioranza, si va ad un secondo turno elettorale e vengono ammessi al ballottaggio i due
candidati che al primo turno hanno ottenuto la maggioranza dei suffragi. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano d’età.